Statuto CIPA
Statuto del C.I.P.A. SCARICA STATUTO
STATUTO DEL CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA (C.I.P.A.)
ART. 1 DENOMINAZIONE - FINALITA’ ASSOCIATIVE
Il "Centro Italiano di Psicologia Analitica – CIPA", costituito (a norma dell’art.36 del C.C.) con atto notarile in data 21 luglio 1966, n. di repertorio 506701, n. di raccolta 31251, dell’avvocato Tito Staderini, notaio in Roma, è un’associazione senza fini di lucro. Il CIPA ha sede legale in Roma, Via Savoia N. 23.
Ai fini della registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l’associazione assume la denominazione: “CIPA ETS”.
L’Associazione non ha per scopo esclusivo o maggioritario l’esercizio di attività commerciali e persegue le finalità di utilità sociale della diffusione della cultura nel campo della Psicologia Analitica ed a tal fine svolge le attività di interesse generale di cui alle lettere d) e g) dell’art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare ha come oggetto principale:
a) lo studio, lo sviluppo e la diffusione della Psicologia Analitica in Italia;
b) la formazione di "psicologi analisti", secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento;
c) il mantenimento di un alto livello di preparazione teorica e professionale dei suoi membri. Il CIPA ritiene, infatti, imprescindibile per chi abbraccia la professione analitica un aggiornamento continuo, attivo e dinamico della propria professionalità all’interno dell’Associazione;
d) la formazione di psicoterapeuti d’indirizzo junghiano, mediante l’organizzazione di corsi e trainings in conformità alle leggi che disciplinano la materia e secondo quanto stabilito dai relativi Regolamenti.
Gli scopi principali del CIPA sono tali da inquadrarlo nella categoria delle associazioni culturali e di formazione extrascolastica della persona. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, ma pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del Decreto legislativo n° 117/2017 ai fini di non perdere la qualifica di ente del Terzo Settore.
Gli indirizzi etici dell’Associazione e la valutazione del comportamento dei soci si ispirano a quanto prescritto dal "Codice Deontologico", che fa parte integrante del presente Statuto.
ART. 2 ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
2.1. Istituti. Il CIPA è un'associazione su base nazionale che opera attraverso Istituti collocati sul territorio, ciascuno dei quali gode di proprie autonomie di gestione.
È formato da tre Istituti: l’Istituto di Roma e dell'Italia centrale, con sede in Roma, l’Istituto di Milano e dell'Italia settentrionale, con sede in Milano, l’Istituto dell’Italia meridionale e della Sicilia, con sede in Catania. Tutti gli Istituti sono sottoposti all’autorità degli organi associativi nazionali. Gli Istituti, nei limiti e secondo quanto definito dal presente Statuto, organizzano autonomamente le loro attività interne (pur sempre in conformità alle direttive dell’Assemblea Generale ed ai regolamenti emanati dal Comitato Direttivo) ed eleggono direttamente i loro organi associativi.
Nella sede legale è custodito, a cura del Presidente, dei Vicepresidenti e degli altri membri del Comitato Direttivo, l’archivio nazionale dell’Associazione.
2.2. Sedi distaccate. È data facoltà agli Istituti del CIPA di costituire, con i modi di cui agli articoli 9 e 17 del presente Statuto, in regioni diverse da quella dell’Istituto proponente, sedi distaccate, alle quali possono essere delegate alcune delle attività culturali e di formazione svolte dall’Associazione. Le sedi distaccate sono sottoposte all’autorità degli organi associativi dell’Istituto che le ha costituite, dal quale dipendono finanziariamente ed amministrativamente. Analogamente, i soci che usufruiscono di una sede distaccata afferiscono all’Istituto di provenienza, del quale fanno parte a tutti gli effetti.
Delle sedi distaccate potranno usufruire anche i soci e gli allievi appartenenti ad un Istituto diverso da quello che le ha istituite. Sarà compito del Comitato Direttivo stabilire, per ciascun esercizio finanziario, gli importi dovuti dall’Istituto al quale afferiscono i soci e gli allievi di minoranza.
La costituzione di una sede distaccata è subordinata alla presenza, nella regione di appartenenza, di almeno dodici (12) soci analisti, dei quali almeno sei (6) abilitati alla docenza.
2.3. Afferenza agli Istituti. I soci analisti e (fermo restando quanto disposto dall’art. 2.2) gli allievi afferenti a uno degli Istituti del CIPA possono richiedere, a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente, di far parte di un altro Istituto. Il passaggio è autorizzato dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri.
ART. 3 PATRIMONIO E PROVENTI
3.1. Il patrimonio dell’Associazione, da utilizzarsi per lo svolgimento dell’attività statutaria a norma dell’art. 8 del Decreto legislativo n° 117/2017, è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell’Associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati e lasciti.
3.2. I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’Associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci analisti e dai contributi versati dagli uditori;
b) dalle quote di iscrizione e dalle rette annuali versate dagli allievi delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia e dagli allievi della formazione per psicologi analisti;
c) dai redditi dei beni patrimoniali;
d) dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti e associazioni.
Per quote straordinarie s’intendono i contributi che l’Assemblea d’Istituto può chiedere ai soci analisti per far fronte a spese straordinarie e impreviste.
Le quote versate non sono rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione, e non sono trasmissibili.
3.3. Ciascun Istituto provvede direttamente al proprio fabbisogno finanziario con l’ammontare, al netto di quanto dovuto per il fondo nazionale, dei proventi sopra elencati. I versamenti dovuti dagli Istituti a favore del fondo nazionale sono deliberati a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo secondo le esigenze emergenti.
ART. 4 SOCI - REQUISITI
Sono soci del CIPA coloro che hanno ottenuto la qualifica di analisti e che abbiano espresso la volontà di farvi parte. Ogni socio è tenuto a pagare la quota annuale che è stabilita dall'Assemblea Generale.
4.1. Sono soci analisti:
a) coloro che hanno conseguito il titolo di socio analista del CIPA in base alle disposizioni di precedenti statuti;
b) i diplomati dell'Istituto Jung di Zurigo, i soci analisti di altre associazioni riconosciute dalla IAAP o i membri individuali di quest'ultima, italiani o di altra nazionalità, che presentino domanda di ammissione al Presidente del CIPA, vengano presentati da almeno due soci analisti del CIPA e dall'Organo direttivo dell'Associazione di provenienza ed ottengano il parere favorevole di almeno sei (6) della maggioranza qualificata dei membri del Comitato Direttivo. Detto parere favorevole è subordinato, in ogni caso, all’esito dei colloqui che il Candidato dovrà svolgere con i membri del Comitato Direttivo afferenti all’Istituto al quale ha richiesto di essere ammesso e all’appartenenza all’Elenco degli psicoterapeuti degli Ordini nazionali dei Medici Chirurghi o degli Psicologi. In assenza dei titoli per l’esercizio della psicoterapia sul territorio nazionale, i soci di altre associazioni riconosciute dalla IAAP possono partecipare alle attività culturali e formative del CIPA in qualità di Uditori ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.
È facoltà del Comitato Direttivo di subordinare il conferimento della qualità di socio analista del CIPA allo svolgimento, con esito positivo certificato, di una o più analisi di supervisione clinica con soci analisti dell’Associazione estratti a sorte dall’elenco dei soci a tal uopo abilitati;
c) i diplomati delle Scuole di Specializzazione del CIPA che, completato il periodo formativo richiesto successivo al Diploma e ottenuto il parere positivo della competente Sezione locale del Consiglio dei Docenti, presentino domanda di ammissione al Presidente del CIPA e ottengano, nei modi e alle condizioni previsti dagli appositi Regolamenti, il parere favorevole di almeno sei (6) della maggioranza qualificata dei membri del Comitato Direttivo.
d) gli allievi della formazione per psicologi analisti che, avendo conseguito il diploma di “psicologo analista” o di “psicologo analista dell'età evolutiva”, presentino domanda di ammissione al Presidente del CIPA e ottengano, nei modi previsti dall’apposito Regolamento, il parere favorevole della maggioranza qualificata dei di almeno sei (6) membri del Comitato Direttivo.
4.2. Abilitazione a svolgere analisi personali e analisi di supervisione.
Sono abilitati a svolgere le analisi personali e le analisi di supervisione clinica degli allievi delle scuole di specializzazione e degli allievi della formazione per psicologi analisti (nonché le seconde analisi degli allievi ammessi anteriormente all’entrata in vigore del presente Statuto) esclusivamente i soci in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere stato e non essere soggetto a sanzioni disciplinari gravi e non aver in corso procedimenti probivirali;
b) aver ottenuto la qualità di socio analista da almeno cinque (5) anni.
L'abilitazione è conferita a tempo indeterminato.
Ogni analista abilitato, per ciò che concerne l'onorario delle sedute di analisi personale e di analisi di supervisione degli allievi, deve attenersi alle deliberazioni, là ove fossero presenti, del Comitato Direttivo.
4.2.1. Il socio abilitato:
può svolgere analisi personali e analisi di supervisione fino a un massimo di tre per ciascuna tipologia e contemporaneamente;
può condurre gruppi di supervisione clinica.
L’abilitazione è revocata, su decisione a maggioranza semplice del Comitato Direttivo, per gravi infrazioni deontologiche e/o disciplinari, oppure per comportamenti comunque lesivi dell’immagine e delle finalità dell’Associazione.
La revoca dell’abilitazione comporta automaticamente l’interruzione delle analisi personali e delle analisi di supervisione clinica.
4.3. Abilitazione alla docenza.
I soci analisti possono essere abilitati alla docenza, a seguito di esplicita domanda rivolta al Comitato Direttivo che decide a maggioranza qualificata dei suoi membri, valutando la presenza dei requisiti richiesti dal presente articolo.
Sono requisiti indispensabili per l’attribuzione dell’abilitazione alla docenza:
· avere acquisito la qualità di socio analista da almeno tre (3) anni;
· non essere stato e non essere oggetto di sanzioni disciplinari e non avere in corso procedimenti probivirali;
· possedere competenza scientifica, capacità didattiche e di comunicazione;
· aver pubblicato lavori scientifici, aver tenuto corsi, seminari o conferenze (all’interno e/o all’esterno dell’Associazione) o aver svolto altre attività scientifiche documentabili.
Gli Istituti si aprono anche alla collaborazione nell’attività didattica di esperti di materia esterni all’Associazione.
L’abilitazione è revocata, a maggioranza semplice del Comitato Direttivo, per gravi infrazioni deontologiche e/o disciplinari, oppure per comportamenti comunque lesivi dell’immagine e delle finalità dell’Associazione, o nel caso di gravi e palesi carenze sotto il profilo didattico segnalate dalla sezione locale del Consiglio Docenti.
La revoca dell’abilitazione comporta automaticamente l’interruzione delle attività didattiche eventualmente in corso.
ART. 5 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio analista si perde:
· per dimissioni, da comunicare al Comitato Direttivo con messaggio di posta elettronica certificata (PEC);
· per esclusione, in caso di gravi violazioni deontologiche e/o disciplinari, o di altri comportamenti comunque lesivi dell’immagine e delle finalità dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri. L’avvio di qualsiasi provvedimento per i casi sopra contemplati deve essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata. L’interessato potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri solo contro l’esclusione deliberata dal Comitato Direttivo;
· per morosità nel versamento della quota associativa annuale o delle quote straordinarie che perduri da almeno sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento. La perdita della qualità di socio del CIPA è dichiarata dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri e comunicata all’interessato con messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
ART. 6 RIACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio analista perduta per dimissioni o per morosità può essere riacquisita, su richiesta scritta dell’interessato al Presidente, purché detta richiesta ottenga il parere favorevole, a maggioranza semplice, del Comitato Direttivo.
L’avvenuta riacquisizione della qualità di socio è comunicata dal Comitato Direttivo all’interessato.
Nei casi di precedente esclusione per morosità, la riacquisizione della qualità di socio è subordinata al pagamento delle quote associative ordinarie e straordinarie o delle rette annuali a suo tempo non versate nonché delle morosità a suo tempo maturate.
ART. 7 UDITORI
Sono "uditori" coloro che siano ammessi, a giudizio insindacabile del Segretario dell’Istituto competente, a partecipare anche parzialmente alle attività formative e culturali di un Istituto del CIPA.
Gli uditori non sono soci, non sono eleggibili alle cariche sociali e non partecipano né all’Assemblea generale né all’Assemblea di Istituto.
Gli uditori sono tenuti al pagamento anticipato di un contributo annuale determinato, per ciascun anno accademico, dal Segretario e dal Tesoriere dell’Istituto.
La qualità di uditore si perde per dimissioni, per esclusione, per morosità e per comportamenti comunque lesivi dell’immagine e delle finalità dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Segretario di Istituto, sentito anche il parere del Tesoriere e del Vicedirettore dei Corsi di formazione.
ART. 8 ORGANI ASSOCIATIVI
Gli organi associativi sono distinti in organi nazionali e organi di istituto.
Sono organi associativi nazionali:
· l’Assemblea generale
· il Presidente nazionale
· il Vicepresidente con funzioni di Tesoriere nazionale
· il Vicepresidente con funzioni di Direttore nazionale della Formazione
· il Comitato Direttivo
· il Consiglio dei Docenti
· il Collegio dei Probiviri
· il Comitato di Consulenza.
Sono organi associativi di ciascuno degli Istituti:
· l’Assemblea di Istituto
· il Segretario scientifico
· il Tesoriere
· il Vicedirettore della Scuola e della formazione per psicologi analisti
· la Commissione Scientifica di Istituto.
Non possono ricoprire cariche associative, né svolgere attività di docenza o di analisi personale o di supervisione clinica, quei soci che risultano morosi nel versamento delle quote associative.
ART. 9 ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Ciascun socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascuno dei soci presenti.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, quando occorra per la nomina delle cariche sociali nazionali e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza semplice dei membri del Comitato Direttivo, da una delle sezioni locali dei Consigli dei Docenti o da almeno un sesto dei soci analisti.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco dei punti all’ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno un mese prima della data fissata a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica purché sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso di convocazione conterrà anche la data per la seconda convocazione.
L’Assemblea delibera, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci analisti in prima convocazione, e a maggioranza di voti e con la presenza di almeno quattro decimi dei soci analisti in seconda convocazione, sulle seguenti materie:
· elezione e revoca dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti nei casi in cui la presenza è obbligatoria per legge;
· responsabilità dei componenti gli Organi Sociali ed azione nei loro confronti;
· approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo alla fine di ogni esercizio sociale;
· ammontare delle rette delle Scuole di Specializzazione del CIPA e delle rette degli allievi psicologi analisti, su proposta del Comitato Direttivo; termini, modalità di pagamento ed eventuali frazionamenti in più rate vengono lasciate alla discrezionalità dei singoli Istituti;
· altri oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto e su tutte le altre questioni poste alla sua attenzione e risultanti all’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno tre quarti dei soci analisti in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i due terzi dei soci analisti in seconda convocazione, e la metà più uno dei soci analisti in terza convocazione:
· elezione e revoca dei componenti l’organo di Amministrazione;
· elezione di sei (6) soci analisti (due per ciascun istituto) destinati a comporre il Collegio dei Probiviri e di tre (3) soci analisti (uno per ogni Istituto) quali membri supplenti dello stesso Collegio;
· elezione, ai sensi dell’art. 16, dei membri del Comitato di Consulenza su proposta del Comitato Direttivo;
sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto, sull’approvazione e sulle modifiche dei Regolamenti delle Scuole di Specializzazione, del Regolamento per la formazione di psicologi analisti, del Codice Deontologico e sulla richiesta delle Assemblee di Istituto di costituire sedi distaccate.
Per le deliberazioni relative allo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci analisti.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Tesoriere nazionale, assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea.
Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della sessione. Le votazioni, su richiesta di uno dei votanti, possono essere segrete.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato ed ove dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
ART. 10 PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente, eletto per un biennio e rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato dall’Assemblea Generale, è garante, insieme a tutti gli altri membri del Comitato Direttivo, dell’osservanza dello Statuto e responsabile verso l’Assemblea Generale stessa dell’esecuzione delle sue deliberazioni.
Il Presidente risulta eletto se ottiene almeno il 51% dei voti validi dell’Assemblea Generale che lo elegge.
In caso di dimissioni prima del termine naturale dell’incarico o di rinuncia al secondo mandato, spetta al medesimo Istituto di afferenza proporre una nuova candidatura alla presidenza fino al completamento di due mandati consecutivi da attribuirsi ad uno stesso Istituto.
Il Presidente:
è membro di diritto del Comitato Direttivo;
ha la rappresentanza legale del CIPA nei confronti dei terzi ed in giudizio;
convoca l’Assemblea generale con le modalità di cui al precedente art. 9;
presiede le riunioni dell’Assemblea Generale fungendo anche da moderatore;
convoca e presiede il Comitato Direttivo;
convoca e presiede il Consiglio nazionale dei docenti;
è responsabile, nei confronti dell’Assemblea Generale, della conservazione dell’archivio nazionale del CIPA;
redige e presenta all’Assemblea Generale ordinaria che approva i bilanci una relazione sull’attività del CIPA concernente il periodo di competenza.
ART. 11 VICEPRESIDENTE TESORIERE NAZIONALE
Il Vicepresidente con funzioni di Tesoriere nazionale, eletto per un biennio dall’Assemblea Generale tra i soci analisti di uno degli Istituti di non appartenenza del Presidente e del Vicepresidente Direttore della Formazione, è rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato, collabora stabilmente con il Presidente e lo sostituisce, con gli stessi poteri, nei casi di assenza o impedimento.
Il Vicepresidente Tesoriere nazionale risulta eletto se ottiene almeno il 51% dei voti validi dell’Assemblea Generale che lo elegge.
In caso di dimissioni prima del termine naturale dell’incarico o di rinuncia al secondo mandato, spetta al medesimo Istituto di afferenza proporre una nuova candidatura fino al completamento di due mandati consecutivi da attribuirsi ad uno stesso Istituto.
Il Vicepresidente con funzioni di Tesoriere nazionale:
· ha la gestione finanziaria a livello nazionale del CIPA, è coadiuvato dai Tesorieri degli Istituti ed amministra i fondi stanziati dal Comitato Direttivo per le necessità nazionali;
· è membro di diritto del Comitato Direttivo;
· è responsabile, insieme al Presidente, della conservazione dell'archivio nazionale del CIPA.
ART. 12 VICEPRESIDENTE DIRETTORE NAZIONALE DELLA FORMAZIONE
Il Vicepresidente Direttore nazionale della formazione, eletto per un biennio dall’Assemblea Generale tra i soci analisti di uno degli Istituti di non appartenenza del Presidente e del Vicepresidente Tesoriere nazionale, è rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato, collabora stabilmente con il Presidente e lo sostituisce, con gli stessi poteri, nei casi di assenza o impedimento, nella direzione del consiglio Nazionale dei docenti e per tutto ciò che concerne i rapporti con il MUR.
Il Vicepresidente Direttore nazionale della formazione risulta eletto se ottiene almeno il 51% dei voti validi dell’Assemblea Generale che lo elegge.
In caso di dimissioni prima del termine naturale dell’incarico o di rinuncia al secondo mandato, spetta al medesimo Istituto di afferenza proporre una nuova candidatura fino al completamento di due mandati consecutivi da attribuirsi ad uno stesso Istituto.
Il Vicepresidente Direttore nazionale della formazione:
· ha la gestione operativa a livello nazionale della formazione, è coadiuvato dai Vicedirettori dei corsi di formazione degli Istituti e cura l’applicazione uniforme dei regolamenti del MUR a livello nazionale;
· coordina, d’accordo con il Presidente nazionale, i lavori del Consiglio nazionale dei docenti;
· è membro di diritto del Comitato Direttivo;
ART. 13 COMITATO DIRETTIVO.
Il Comitato Direttivo è l’Organo di Amministrazione della Associazione ed è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dai Segretari e dai Tesorieri degli Istituti.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente con lettera o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione o, in casi di urgenza, a mezzo, telefono o messaggio di posta elettronica almeno ventiquattro ore prima con indicazione di data, luogo, ora della riunione ed elenco degli argomenti da trattare. Esso si riunisce almeno tre volte all’anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Di norma le riunioni avvengono in presenza; in via straordinaria possono essere svolte mediante video collegamento, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà più due dei membri e le deliberazioni sono prese, se non disposto altrimenti dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente Tesoriere nazionale.
Le delibere che richiedono la maggioranza qualificata dei membri del Comitato Direttivo dovranno ottenere almeno un voto in più della maggioranza semplice dei membri del Comitato.
Ciascun membro del Comitato Direttivo può farsi rappresentare da altro membro con delega scritta. Ogni membro può ricevere solo una delega e il numero delle deleghe ammesse per ciascuna riunione non può essere superiore a tre.
Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Tesoriere nazionale.
Delle deliberazioni del Comitato Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, tra gli altri, quelli di:
· assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
· presentare all’Assemblea Generale il bilancio preventivo e quello consuntivo per ciascun esercizio sociale;
· determinare la quota annuale e le quote straordinarie dovute dagli Istituti a favore del fondo nazionale;
· acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
· richiedere la convocazione dell’Assemblea Generale ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza semplice dei suoi membri;
· sottoporre all’Assemblea Generale, dopo accurato esame, proposte, segnalazioni e mozioni formulate dai soci relativamente a modifiche statutarie o dei Regolamenti di formazione;
· emanare regolamenti e norme, vincolanti per tutti gli organi associativi e per i soci, per ciò che concerne l’organizzazione e il buon funzionamento dell’Associazione;
· nominare l’esperto in materie giuridiche con funzione di Presidente del Collegio dei Probiviri;
· nominare il rappresentante del CIPA presso la IAAP;
· organizzare, possibilmente ogni tre anni, il Congresso nazionale del CIPA, stabilendone il tema in base alle proposte formulate dalle Commissioni Scientifiche degli Istituti;
· conferire a maggioranza qualificata la qualità di socio analista del CIPA secondo i disposti dell’articolo 4 del presente Statuto. In tal caso, il Comitato Direttivo convocherà i Vicedirettori delle Sezioni locali dei Consigli dei Docenti competenti per esprimere una valutazione degli esiti della formazione degli ex allievi;
· deliberare, a maggioranza qualificata dei suoi membri, l’attribuzione ai soci analisti dell’abilitazione alla docenza;
· ricevere le segnalazioni che riguardino problemi di ordine deontologico e/o disciplinare e che investano la responsabilità dei soci e, qualora non vi sia possibilità di una composizione amichevole col suo intervento, deliberare, a maggioranza semplice dei suoi membri, provvedimenti disciplinari (censura lieve, censura grave) e, con le modalità previste dal precedente art. 5, l’esclusione del socio;
· promuovere la collaborazione tra gli Istituti del CIPA favorendo tutte le attività atte a sviluppare lo scambio e il continuo confronto professionale e culturale;
· nominare, nei modi previsti dal Regolamento della Scuola di specializzazione del CIPA, il membro esterno del comitato scientifico nazionale della Scuola;
· proporre all’Assemblea Generale l’ammontare della quota annuale di iscrizione alle Scuole di Specializzazione e alla formazione per psicologi analisti;
· deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto demandata all’Assemblea Generale o ad altri organi associativi.
ART. 14 CONSIGLIO DEI DOCENTI
Il Consiglio dei docenti si articola su due livelli: il Consiglio Nazionale dei docenti e le sezioni locali (presenti in ogni Istituto) del Consiglio dei docenti.
Il Consiglio nazionale dei docenti è composto, nella sua forma più ampia, dai membri delle tre sezioni del Consiglio stesso operanti presso ciascun Istituto.
A livello operativo, si intendono valide le deliberazioni assunte dalla sua forma più ristretta, rappresentativa di tutti e tre gli Istituti e composta dal Presidente nazionale che presiede, dal Vice Presidente Direttore Nazionale della formazione (che coordina i lavori e presiede nel caso di impedimento del Presidente o su sua delega), dai Segretari scientifici dei tre Istituti, dai Vicedirettori della Formazione dei tre Istituti. Là dove i temi trattati lo richiedono, la convocazione è estesa anche al Vicepresidente Tesoriere Nazionale che, quando presente, ha anch’egli diritto di voto. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente nazionale o, là dove assente, del Vicepresidente Direttore Nazionale della Formazione.
Il Consiglio nazionale dei Docenti è convocato dal Presidente con lettera o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telefono o messaggio di posta elettronica almeno ventiquattro ore prima con indicazione di data, luogo, ora della riunione ed elenco degli argomenti da trattare. Esso si riunisce almeno tre volte all’anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o da una delle Sezioni locali del Consiglio dei Docenti. Di norma le riunioni avvengono in presenza; in via straordinaria possono essere svolte mediante video collegamento, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti.
Il Consiglio nazionale dei docenti ha il compito di:
coordinare e collegare l’attività didattica svolta presso le tre sedi della Scuola;
individuare le linee generali della programmazione didattica;
recepire le normative del MUR;
curare la formazione dei docenti;
fissare ogni anno, per l'anno accademico successivo, il numero massimo di allievi per ogni sede della Scuola
Le sezioni locali del Consiglio dei docenti sono convocate e presiedute dal Segretario scientifico di Istituto che ha funzioni di Direttore della Scuola e dei Corsi Analisti oppure, in sua assenza o su sua delega, dal Vicedirettore della Formazione della sezione locale. Del Consiglio docenti di Istituto fanno parte, oltre al Direttore e al Vicedirettore (che coordina i lavori), altri sei membri eletti per un biennio dall’Assemblea d’Istituto, scelti tra i soci abilitati alla docenza, eleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, là dove assente, del Vice Direttore della Formazione.
Il Consiglio dei docenti di Istituto ha il compito di:
· predisporre i programmi didattici della Scuola e dei Corsi Analisti dell’Istituto;
· monitorare l’andamento didattico degli allievi iscritti alla Scuola e ai Corsi Analisti e predisporre momenti di incontro e di collaborazione attiva con gli stessi;
· deliberare sull'esclusione o sulla decadenza degli allievi;
· rilasciare il diploma di Psicoterapeuta ad orientamento junghiano;
· tenere aggiornati i curricula dei docenti.
ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da sette (7) membri effettivi e tre (3) supplenti, di cui:
un esperto in materie giuridiche con funzioni di Presidente, nominato dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri, in caso di attivazione del Collegio;
nove (9) soci analisti nominati dall’Assemblea Generale, di cui sei (6) effettivi (due per ogni Istituto) e tre (3) supplenti (uno per ogni Istituto), scelti tra i soci analisti che abbiano maturato un’anzianità di almeno sei (6) anni nella qualifica.
I membri del Collegio rimangono in carica per un quadriennio e sono rieleggibili per uno o più quadrienni.
I sei membri interni eleggono, al loro interno e a maggioranza semplice, il Vicepresidente del Collegio, cui è demandato il compito di indire le riunioni con lettera raccomandata o, in caso di urgenza, con fax o con messaggio di posta elettronica, e di segnalare al Presidente dell’Associazione eventuali assenze continuative di uno o più dei suoi membri o altri motivi di impedimento dei lavori dello stesso.
La funzione di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile solo con la carica di membro del Comitato Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri:
decide, a maggioranza semplice dei suoi membri, sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e sulle controversie sottoposte al suo giudizio;
segnala al Comitato Direttivo eventuali violazioni di norme deontologiche o disciplinari di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del suo mandato.
Il socio colpito da sanzioni disciplinari o da provvedimenti di esclusione deliberati dal Comitato Direttivo ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro tre mesi dal ricevimento del provvedimento in questione, con richiesta scritta (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) al Presidente dell’Associazione.
Le decisioni del Collegio sono prese pro bono et aequo e sono inappellabili.
ART. 16 COMITATO DI CONSULENZA
I membri del Comitato di Consulenza sono nominati dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, o delle Commissioni Scientifiche d’Istituto, o di almeno dieci soci analisti, fra chi, soci o non soci, abbia acquisito, per la Psicologia Analitica, particolari benemerenze in Italia o all’estero.
Il Comitato fornisce qualificati pareri sulle attività scientifiche, editoriali e formative del CIPA, e può rivolgere indirizzi all’Assemblea Generale.
I membri del Comitato di Consulenza non possono essere eletti ad altre cariche sociali e non hanno diritto di voto.
ART. 17 ASSEMBLEA DI ISTITUTO
L’Assemblea di Istituto è composta dai soci afferenti all’Istituto stesso.
È convocata dal Segretario scientifico di Istituto che la presiede almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta la Commissione Scientifica dell’Istituto o una delle Sezioni locali del Consiglio dei Docenti, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un sesto dei soci analisti.
L’Assemblea è convocata con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, inviato ad ogni socio a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno un mese prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso di convocazione conterrà anche la data della seconda convocazione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascuno dei soci presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Segretario dell’Istituto o, in sua assenza, dal Tesoriere, e delibera, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci analisti in prima convocazione e a maggioranza di voti e con la presenza di almeno quattro decimi degli aventi diritto al voto in seconda convocazione, sulle seguenti materie:
approvazione preventiva dei bilanci di Istituto, predisposti dal Segretario e dal Tesoriere, che dovranno essere presentati all’Assemblea Generale;
nominativi per le cariche di Segretario scientifico e di Tesoriere da indicare all’Assemblea Generale per la votazione definitiva
elezione del Vicedirettore dei Corsi di formazione, dei membri non di diritto della Commissione Scientifica di Istituto e delle sezioni locali dei Consigli dei Docenti delle Scuole di Specializzazione del CIPA. Sono eleggibili nelle sezioni locali dei Consigli dei Docenti i soci analisti del CIPA abilitati alla docenza. I membri non di diritto delle sezioni locali dei Consigli dei Docenti sono eletti per un biennio nel numero di sei e possono essere rieleggibili consecutivamente solo per un altro mandato. L'Assemblea di Istituto provvede nello stesso modo, per il lasso di tempo mancante alla fine del mandato biennale, alla copertura dei posti eventualmente vacanti;
questioni portate alla sua attenzione dal Segretario o dal Tesoriere dell’Istituto;
ammontare, termini e modalità di pagamento, ed eventuali frazionamenti in più rate, delle quote associative ordinarie e straordinarie, su proposta del Segretario o del Tesoriere;
definizione degli indirizzi generali delle attività di formazione, culturali e di ricerca dell'Istituto.
L’Assemblea di Istituto delibera sulla costituzione di sedi distaccate dell’Istituto a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e a maggioranza semplice e con la presenza di almeno quattro decimi dei soci analisti in seconda convocazione. Dopo l’eventuale approvazione dell’Assemblea generale, nomina un responsabile della sede distaccata, incaricato di rendere operative le decisioni degli organi di Istituto.
L'assemblea di Istituto può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che, salvo impedimenti eccezionali, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 18 SEGRETARIO SCIENTIFICO DI ISTITUTO
Il Segretario scientifico è scelto dall’Assemblea di Istituto e, dietro sua indicazione, eletto in via definitiva dall’Assemblea Generale. È scelto tra i soci analisti abilitati alla docenza per un biennio ed è rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato. Risulta scelto se ottiene almeno il 51% dei voti validi dell’Assemblea che lo elegge.
Il Segretario:
è membro del Comitato Direttivo, del Consiglio nazionale dei docenti, della Commissione Scientifica di Istituto, e della sezione locale dei Consiglio dei Docenti nella quale riveste la carica di Direttore;
concorda con il Tesoriere e il Vicedirettore, in un lavoro di corresponsabilità comune, le scelte di indirizzo generale dell'Istituto;
convoca e presiede l’Assemblea di Istituto ed è responsabile, insieme al Tesoriere, dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e dell'Assemblea di Istituto;
cura, insieme al Tesoriere, l’ordinaria amministrazione dell’Istituto e delle sezioni locali delle Scuole di Specializzazione in psicoterapia del CIPA e tiene aggiornato il registro dei soci dell'Istituto;
propone, di concerto con il Tesoriere, l'ammontare delle quote associative ordinarie e straordinarie, nonché l'eventuale rateizzazione delle stesse, all'Assemblea di Istituto;
stabilisce, di concerto con il Tesoriere, l'ammontare del contributo annuale degli uditori;
nomina, di concerto con il Tesoriere, gli eventuali consulenti legali e i consulenti fiscali e contabili di Istituto, fissandone i relativi compensi;
stabilisce, di concerto con il Tesoriere, i compensi per i docenti delle sezioni locali delle Scuole di Specializzazione del CIPA, per i conferenzieri, per i colloqui di ammissione;
cura, di concerto con il Tesoriere, la gestione finanziaria dell’Istituto e predispone, al termine di ogni esercizio sociale, i bilanci di Istituto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Istituto e da comunicare al Comitato Direttivo in conformità al disposto dell’Art. 26 del presente Statuto;
esercita una funzione di controllo formale sulle attività formative dell'Istituto coordinate dal Vicedirettore;
sceglie, di concerto con il Vicedirettore, le strutture sanitarie pubbliche o private con cui stipulare convenzioni per il tirocinio clinico degli allievi;
invia copia delle delibere degli organi associativi di Istituto al Presidente e a tutti i membri del Comitato Direttivo;
comunica al Presidente i nominativi degli eletti alle cariche di Istituto.
Il Segretario scientifico ha tutti i poteri di rappresentanza occorrenti per l’espletamento del proprio mandato a livello locale, tra questi compresi, a titolo esemplificativo, la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e conti correnti postali intestati all'Istituto, assumere personale a tempo pieno e a tempo definito, contrarre impegni finanziari, acquistare materiali e attrezzature di qualsiasi tipo, sottoscrivere contratti di locazione, di leasing, di comodato e di prestazione di servizi.
Qualsiasi decisione che comporti un onere finanziario per l’Istituto dovrà essere assunta di comune accordo tra Segretario e Tesoriere. In assenza di tale accordo, ogni decisione potrà essere demandata all’Assemblea d’Istituto.
ART. 19 TESORIERE DI ISTITUTO
Il Tesoriere di Istituto è scelto dall’Assemblea di Istituto e, dietro sua indicazione, eletto in via definitiva dall’Assemblea Generale. È scelto tra i soci analisti per un biennio ed è rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato. Risulta scelto se ottiene almeno il 51% dei voti validi dell’Assemblea che lo elegge.
Il Tesoriere:
è membro del Comitato Direttivo;
è membro di diritto della Commissione Scientifica dell’Istituto;
collabora con il Segretario nella gestione e amministrazione dell’Istituto e delle sezioni locali delle Scuole di specializzazione in psicoterapia del CIPA, svolgendo le mansioni specificate nel precedente articolo;
sostituisce il Segretario scientifico nei casi di sua delega, assenza o impedimento, fatta eccezione per la funzione di Direttore delle Sezioni locali dei Consigli dei docenti;
coadiuva il Vicepresidente nella gestione finanziaria nazionale;
a livello finanziario e contabile, ha le stesse facoltà del Segretario.
ART. 20 VICEDIRETTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Il Vicedirettore delle sedi locali della Scuola di Specializzazione e della Formazione per psicologi analisti è eletto dall'Assemblea di Istituto tra i soci analisti abilitati alla docenza, i quali abbiano già fatto un'esperienza come membri del Consiglio dei Docenti di almeno due anni. Rimane in carica per un biennio ed è rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato. Risulta eletto se ottiene almeno il 51% dei voti validi dell’Assemblea che lo elegge.
Il Vicedirettore:
coordina i lavori della sezione locale del Consiglio Docenti;
provvede all'esecuzione delle delibere della sezione locale del Consiglio Docenti;
cura i rapporti con i docenti dell'Istituto per gli aspetti di studio e di organizzazione della didattica;
cura i rapporti con gli allievi della Scuola e della Formazione per psicologi analisti;
redige annualmente un resoconto sull'andamento didattico della Scuola di specializzazione e della Formazione per psicologi analisti;
sostituisce nel Consiglio dei Docenti locale il Direttore nei casi di sua delega, assenza o impedimento.
è membro di diritto del Consiglio nazionale dei Docenti
ART. 21 COMMISSIONE SCIENTIFICA DI ISTITUTO
La Commissione Scientifica di Istituto è composta dal Segretario scientifico, dal Tesoriere, e da quattro (4) soci analisti, eletti dall’Assemblea di Istituto per un biennio e rieleggibili consecutivamente per non più di un mandato.
La Commissione Scientifica è presieduta e convocata, (per telefono, o messaggio di posta elettronica) dal Segretario scientifico dell’Istituto o, su sua delega, dal Tesoriere almeno quattro volte l’anno e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. È data facoltà alla Commissione Scientifica di delegare in tutto o in parte specifiche funzioni ad uno o a più di uno dei suoi membri.
La Commissione Scientifica di Istituto:
promuove la ricerca nell’ambito della Psicologia Analitica, organizzando le attività culturali dell’Istituto (conferenze, tavole rotonde, ecc.);
propone e organizza tutte le iniziative atte alla “formazione permanente” dei soci analisti;
collabora con il Comitato Direttivo nell’organizzazione dei convegni nazionali del CIPA;
cura eventuali pubblicazioni periodiche e saltuarie del CIPA, controllandone il livello scientifico e svolgendo, se necessario, funzioni di redazione;
cura la biblioteca dell’Istituto e provvede all’acquisto di testi e repertori bibliografici;
collabora attivamente con la Commissione Scientifica degli altri Istituti alla cura del sito Internet dell’Associazione e, in generale, al fine di mantenere un adeguato scambio culturale fra gli Istituti.
La Commissione Scientifica delibera a maggioranza semplice dei suoi membri; in caso di parità prevale il parere del Segretario scientifico dell’Istituto o, in caso di sua assenza o delega, del Tesoriere. Comunica le proprie decisioni agli altri organi associativi dell'Istituto.
ART. 22 INCOMPATIBILITA’
Le cariche sociali non sono cumulabili, tranne che nei casi nei quali è diversamente disposto dal presente Statuto.
La carica di membro del Comitato Direttivo è incompatibile, inoltre, con quella di membro del Collegio dei Probiviri. Non è ammesso far parte del Comitato Direttivo per più di dodici anni consecutivi.
Non possono essere eletti ad alcuna carica nazionale o locale i soci che sono stati oggetto di sanzioni disciplinari gravi o che abbiano in corso procedimenti probivirali. La candidatura ad una delle cariche che danno diritto a far parte del Comitato Direttivo non è compatibile con cariche istituzionali equipollenti o affini a quelle di membro del Comitato Direttivo nell’ambito di scuole di psicoterapia e/o associazioni aventi finalità simili a quelle del CIPA.
ART. 23 CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI
Le candidature alle cariche di Presidente, di Vicepresidente e di membro del Collegio dei Probiviri devono essere comunicate per iscritto al Presidente uscente almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea generale chiamata a eleggere i sopraccitati organi.
Il Presidente dà mandato ai Segretari degli Istituti di affiggere gli elenchi delle candidature nelle sedi locali.
Le candidature alle cariche sociali di Istituto di Segretario, di Tesoriere, di Vicedirettore, di membro della Commissione Scientifica di Istituto, nonché le candidature a membri delle sezioni locali dei Consigli dei Docenti, debbono essere comunicate per iscritto al Segretario uscente dell’Istituto competente e al Presidente almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea di Istituto chiamata a eleggere i sopraccitati organi. Il Segretario cura l’affissione degli elenchi delle candidature nella sede dell’Istituto.
Eventuali conflitti d’interesse tra la candidatura ad una carica sociale e le funzioni svolte nell’ambito di associazioni aventi finalità simili a quelle del CIPA saranno valutate dal Comitato Direttivo, che, a maggioranza qualificata dei suoi membri, potrà deliberare la non ammissibilità della candidatura.
ART. 24 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DEL CIPA
L’attività didattica relativa ai corsi di Specializzazione in Psicoterapia viene svolta, presso ciascun Istituto, in conformità della legge, ed in particolare del Regolamento (art. 17 comma 96 legge 15 maggio 1997 n.127) per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia di cui al decreto del Ministro dell’Università 11 dicembre 1998 n°509, e con le modalità precisate nell' allegato Regolamento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CIPA che disciplina anche la durata massima della formazione, i motivi di esclusione, i diritti e i doveri degli allievi, nonché con le norme in vigore che disciplinano l’acquisizione della qualità di socio analista
L’attività del Consiglio nazionale dei Docenti della Scuola di specializzazione e delle sue sezioni locali è sottoposta alla vigilanza del Comitato Direttivo.
ART. 25 FORMAZIONE PSICOLOGI ANALISTI
L’attività didattica relativa alla formazione psicologi analisti è stabilita da appositi Regolamenti approvati ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, le cui norme disciplinano anche l’acquisizione della qualità di socio analista del CIPA, la durata massima della formazione, i motivi di esclusione e, più in generale, tutto ciò che riguarda diritti e doveri degli allievi della formazione per psicologi analisti, l’articolazione della formazione, gli organi preposti alla vigilanza del buon andamento del training.
ART. 26 BILANCIO – UTILI
L’esercizio sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Comitato Direttivo procederà, in base alle risultanze dei bilanci di Istituto che gli dovranno essere comunicati per tempo da ciascun Segretario scientifico di Istituto, alla redazione del bilancio consuntivo, da redigersi a norma degli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo n° 117/2017, da presentare per l’approvazione, unitamente al bilancio preventivo per il nuovo esercizio, all’Assemblea generale da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Dalla data di avviso della convocazione, bilancio preventivo e consuntivo verranno depositati presso la sede di ciascun Istituto o inviati con messaggio di posta elettronica a ciascun socio, in modo da essere a disposizione per la consultazione.
ART. 27 ADESIONE ALLA IAAP
Il CIPA aderisce all’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (IAAP). L’eventuale cessazione dell’adesione dovrà essere deliberata dall’Assemblea Generale a maggioranza dei tre quarti dei soci analisti.
ART. 28 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per le cause previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia o essere deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L’Assemblea nominerà in tal caso uno o più liquidatori che provvederanno a devolvere il patrimonio sociale di cui all’art.3 ad altri Enti del Terzo Settore con analoga finalità, secondo l’art. 9 del Decreto legislativo n° 117/2017 e fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.
ART. 29 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla normativa di cui al Decreto legislativo n° 117/2017.
NORMA TRANSITORIA
Considerato che in via provvisoria negli ultimi 2 anni il Direttivo ha incluso tra i suoi membri un socio dell’Istituto di Roma quale Direttore del Consiglio Nazionale dei docenti, l’Istituto di Roma, nelle prime elezioni della figura di Vicepresidente Direttore nazionale della formazione, nel 2023 esprimerà il suo parere sulla candidatura del socio, che sarà eleggibile per un solo biennio.