Formazione Psicologi Analisti Eta Adulta
Regolamento del corso di formazione per Psicologi Analisti SCARICA REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER PSICOLOGI ANALISTI
Il presente regolamento è riservato a coloro che siano già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della psicoterapia ed abbiano maturato adeguate e documentabili esperienze professionali nel campo della psicoterapia degli adulti.
Esso disciplina, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto del Centro Italiano di Psicologia Analitica - CIPA, la formazione di ‘psicologi analisti’ mediante l’organizzazione di corsi, di esperienze analitiche e di altre attività scientifiche, culturali e cliniche specificamente orientate dal quadro teorico-pratico della psicologia d’indirizzo junghiano.
Detta formazione è distinta da quella prevista per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CIPA (riconosciuta dalle competenti Autorità Ministeriali).
Il conseguimento del diploma di psicologo analista ha un carattere esclusivamente privato e abilita esclusivamente a richiedere, con le modalità definite dal presente Regolamento, di essere ammessi nel CIPA con la qualità di socio analista.
ART. 1. ACCESSO ALLA FORMAZIONE
1.1. Requisiti soggettivi.
Possono accedere alla formazione di cui al presente Regolamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• un’età non inferiore a trenta anni;
• l'iscrizione all'Ordine dei medici o all'Ordine degli psicologi;
• l’iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine dei medici o dell’Ordine degli psicologi (abilitazione, a tempo indeterminato, all’esercizio della psicoterapia sul territorio dello Stato Italiano);
• l’aver maturato all'interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private, oppure nell’esercizio privato della professione di psicoterapeuta, significative e documentabili esperienze professionali;
• un’effettiva motivazione alla formazione junghiana e assenza di evidenti psicopatologie.
1.2. Richiesta d’iscrizione.
Coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.1. del presente Regolamento, desiderino accedere al percorso formativo, devono presentare domanda al Direttore dei Corsi di formazione presso il quale intendono effettuare la loro formazione, allegando i documenti che attestano l’esistenza dei requisiti richiesti, un dettagliato curriculum professionale e una breve autopresentazione, nella quale non dovrà mancare una parte dedicata a chiarire quali siano le motivazioni della richiesta di ammissione.
La Sezione locale del Consiglio dei docenti della già riconosciuta Scuola di specializzazione in psicoterapia esaminerà accuratamente la domanda e l’allegata documentazione, al fine di deliberare (a maggioranza semplice dei suoi membri) sull’ammissibilità della domanda stessa.
Successivamente alla fase di selezione, la competente Sezione locale del Consiglio dei docenti delibererà sull’ammissione degli aspiranti psicologi analisti che abbiano ottenuto il parere favorevole di almeno due dei tre membri della Commissione di Selezione di cui all’art. 1.3. del presente Regolamento.
La delibera finale della competente Sezione locale del Consiglio dei docenti sarà comunicata all’interessato dal Direttore dei Corsi di formazione. Nella comunicazione sarà indicata la data di decorrenza dell’ammissione che, ai sensi dell' Art. 4.1 del presente Regolamento, costituisce anche la data di riferimento per l’eventuale esclusione per decadenza dell’allievo.
Contestualmente all'iscrizione l’allievo dovrà approvare espressamente il presente Regolamento.
L’entità delle tasse di immatricolazione e di iscrizione a ciascun anno di corso dovute per la formazione di cui al presente Regolamento non potrà essere inferiore a quella prevista per gli allievi della Scuola di specializzazione riconosciuta dalle competenti Autorità Ministeriali.
1.3. Modalità di selezione.
L’ammissibilità dell’aspirante psicologo analista è valutata da una Commissione di Selezione nominata dal Consiglio dei docenti e composta da tre soci analisti, estratti a sorte dall’elenco dei soci analisti del competente Istituto del CIPA con anzianità di almeno cinque anni e abilitati alla docenza. Non può far parte della Commissione di Selezione il socio analista del CIPA con cui l’aspirante socio in formazione stia (eventualmente) svolgendo la sua analisi personale.
Il candidato deve effettuare almeno due colloqui con ciascuno dei membri della Commissione di Selezione. Alla fine dei colloqui ciascun membro della Commissione invierà alla competente sezione locale del Consiglio dei docenti una relazione sulle proprie valutazioni e decisioni. Nella suddetta relazione dovrà essere chiaramente indicato il parere sull’esistenza di ciascuno dei requisiti richiesti (vedi Art.1.1.) e la valutazione conclusiva sull’esito dei colloqui:
parere favorevole all’ammissione, parere sfavorevole all’ammissione, rivedibilità della domanda dopo un’esperienza di analisi personale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio conclusivo e non sono ammessi, dato il carattere confidenziale dei colloqui, considerazioni e notizie che violino la tutela della privacy del candidato.
Nel caso in cui il candidato ottenga il parere favorevole di almeno due dei membri della Commissione di Selezione, si procederà automaticamente alla sua ammissione con delibera della competente sezione locale del Consiglio dei docenti.
Qualora il candidato non venga ammesso, la Sezione locale del Consiglio dei Docenti potrà rigettare definitivamente la domanda oppure decidere di riconsiderarla al termine di un periodo di analisi personale non inferiore a un anno.
ART. 2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
2.1. Generalità.
La formazione dei candidati psicologi analisti è organizzata e svolta presso i tre Istituti del CIPA in conformità ai disposti del presente Regolamento. Tutti i compiti connessi all’organizzazione ed all’attuazione della formazione sono svolti dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti della Scuola di specializzazione in psicoterapia del CIPA riconosciuta dal MIUR.
2.2. Ordinamento didattico.
La durata minima della formazione è di tre anni. Il completamento del training non potrà essere effettuato oltre dieci anni dalla data di ammissione. Eventuali proroghe potranno essere concesse, ad insindacabile giudizio della competente sezione locale del Consiglio dei docenti, solo per gravi e documentati motivi. La sezione locale del Consiglio dei Docenti ha facoltà di concedere periodi di sospensione anche per più anni al candidato che ne faccia richiesta sulla base di comprovati motivi.
Ciascuna sezione locale del Consiglio dei docenti predispone, per ciascun candidato, uno specifico “piano di formazione”, dopo aver valutato il progetto formativo proposto dal candidato.
Tale piano prevede l'eventuale svolgimento di un'analisi personale, lo svolgimento delle analisi di supervisione individuale, la frequenza a corsi, seminari di lettura, laboratori, gruppi di ricerca e di supervisione, oltre ad appositi momenti di valutazione dell'apprendimento e delle competenze terapeutiche. Lo svolgimento dei Corsi è predisposto utilizzando le attività di formazione già attivate presso la Scuola di Psicoterapia e istituendo altri corsi seminariali specifici.
Nel progetto formativo concordato tra il candidato e la sezione locale del Consiglio dei Docenti dovrà in ogni caso essere contemplata un’analisi personale non inferiore a 250 ore, da effettuarsi di regola con soci analisti del CIPA abilitati ai sensi dell’art.4.2. dello Statuto. Saranno considerate valide anche le ore di analisi, debitamente certificate, svolte prima dell’ammissione al Corso sia con un analista del CIPA sia con un analista di altra associazione riconosciuta dalla IAAP. Nel caso di analisi precedentemente svolte con altri analisti non aderenti alla IAAP, ma comunque appartenenti ad un’Associazione riconosciuta al livello internazionale, il computo delle ore da validare sarà
effettuato dalla sezione locale del Consiglio dei Docenti sulla base del profilo del candidato.
Riguardo alle supervisioni si richiede lo svolgimento di un numero di ore non inferiore a 200 da effettuarsi con quattro analisti all’uopo abilitati; ciascuna supervisione non potrà essere inferiore a cinquanta (50) ore. È data facoltà ai candidati di sostituire una delle analisi di supervisione individuale con la frequenza, per non meno di cinquanta ore, ad uno (o a più di uno) dei gruppi di supervisione clinica attivati, per ciascun anno accademico, dall’Istituto di afferenza;
Sarà facoltà della sezione locale del Consiglio dei Docenti riconoscere eventuali ore di supervisione già svolte con altri analisti aderenti alla IAAP e certificate.
L’inizio dell’analisi personale e/o delle supervisioni all’interno del Corso, così come la loro conclusione, dovrà in ogni caso essere comunicata dall’analista alla sezione locale del Consiglio dei Docenti.
Sarà inoltre cura degli analisti esercitare una particolare attenzione volta ad evitare di frequentare, al di fuori del setting, gli allievi che sono con loro in analisi.
Il piano di formazione specifico del candidato conterrà anche le modalità, decretate dalla sezione locale del Consiglio dei Docenti, con cui effettuare la conclusione dell'iter formativo: elaborato scritto finale, discussione conclusiva dell'esperienza formativa, seminario clinico o altro.
2.3. Percorsi brevi
Sono previsti percorsi brevi di partecipazione a singoli moduli di insegnamento, non finalizzati all'acquisizione del diploma e non subordinati ai requisiti richiesti all' art. 1.1. Coloro che intendono avvalersi di questa modalità, devono presentare al Direttore del Corso per psicologi analisti una domanda accompagnata da un Curriculum vitae e corredata delle motivazioni che la sostengono. A decidere della possibilità di frequenza ai percorsi brevi è la sezione locale del
Consiglio dei Docenti. La domanda ha validità annuale e può essere ripresentata.
2.4. Rilascio del diploma.
Il diploma di “psicologo analista” è rilasciato dalla sezione locale del Consiglio dei docenti a coloro che hanno completato il training, generale e personale, previsto dall’Ordinamento didattico.
Il succitato diploma ha un carattere esclusivamente privato e non costituisce, pertanto, titolo legale.
ART. 3. ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO ANALISTA DEL CIPA.
Gli allievi del Corso che hanno conseguito il diploma di “psicologo analista possono richiedere, entro e non oltre tre anni dalla data di rilascio di detto diploma, di acquisire la qualità di socio analista del CIPA. La domanda di ammissione deve essere presentata, unitamente ad un breve curriculum ed ai titoli che si ritengono utili per la valutazione, al Presidente del CIPA. Sulla domanda decide il Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno sei membri, presa visione della documentazione prodotta dall’interessato e sentito il parere della sezione locale del Consiglio dei docenti che ha rilasciato il diploma di “psicologo analista”. Le decisioni del Comitato Direttivo sono inappellabili.
ART. 4. DECADENZA ED ESCLUSIONE DEL CANDIDATO PSICOLOGO ANALISTA
4.1. Coloro che, trascorsi dieci anni dalla data di ammissione al training per “psicologi analisti”, non abbiano conseguito il diploma decadono automaticamente dalla qualità di candidati psicologi analisti. La decadenza è deliberata dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti e comunicata dal Segretario dell’Istituto all’interessato.
4.2. La qualità di candidato psicologo analista si perde anche:
1. per dimissioni da comunicarsi al Direttore del Corso di formazione dell'Istituto di afferenza con lettera raccomandata; le dimissioni sono ratificate dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti e la ratifica è comunicata all’interessato;
2. per esclusione in caso di violazioni deontologiche o disciplinari, o di comportamenti in contrasto con lo spirito, gli scopi o le norme della formazione. Sono passibili di esclusione i candidati che si attribuiscano indebitamente la qualità di socio analista del Centro, che violino con i loro comportamenti professionali il codice deontologico del CIPA e della IAAP o che siano stati esclusi dal loro Ordine professionale. L’esclusione è decisa, previo accertamento dei fatti, dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti ed è comunicata all’interessato dal Direttore;
3. per morosità nel versamento della quota associativa che perduri da almeno sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, previo sollecito del Segretario dell’Istituto a versare quanto dovuto entro trenta giorni. L’esclusione è dichiarata dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti ed è comunicata all’interessato.
4.3. La qualità di candidato psicologo analista si perde, infine, qualora emergano fondati dubbi sulla possibilità di completare positivamente il training o su proposta motivata di almeno due dei supervisori del candidato. L’esclusione è deliberata, a maggioranza semplice, dalla competente sezione locale del Consiglio dei docenti, sentito il candidato ed (eventualmente) anche l’analista con cui lo stesso sta svolgendo o ha svolto l'analisi personale. L’esclusione è
comunicata dal Segretario dell’Istituto.